VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la  legge  del  7  luglio  1866,  n.  3036,  ed  il  relativo
regolamento; 
 
  Visti i Nostri decreti del 24 ottobre 1866, n 3306, del 4  novembre
successivo, n. 3331, e del 14 dicembre stesso anno, n. 3384; 
 
  Visto l'altro Nostro decreto del 17 agosto 1873; 
 
  Vista la legge del 7 luglio 1876,  n.  3212,  ed  il  Nostro  Reale
decreto del 18 marzo 1877, n. 3762; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo
per il culto sono fatte le seguenti variazioni: 
 
    a) In luogo  di  3  capi  di  divisione  di  1ª  categoria  collo
stipendio annuo di lire 6000 ciascuno,  sono  stabiliti  2  direttori
capi di divisione collo stipendio annuo di lire 7000 ciascuno; 
 
    b) Sono aumentati 2 posti di capisezione di 2ª  classe  nella  1ª
categoria collo stipendio annuo di lire 4000 ciascuno; 
 
    c) Sono aboliti 2 posti di  segretario  di  1ª  classe  nella  1ª
categoria collo stipendio annuo di lire 3500 ciascuno; 
 
    d)  La  spesa  complessiva  di  lire  307,800  e'  diminuita   in
dipendenza di queste variazioni a lire 304,800.