VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge del 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento; Visti i Nostri decreti del 24 ottobre 1866, n 3306, del 4 novembre successivo, n. 3331, e del 14 dicembre stesso anno, n. 3384; Visto l'altro Nostro decreto del 17 agosto 1873; Vista la legge del 7 luglio 1876, n. 3212, ed il Nostro Reale decreto del 18 marzo 1877, n. 3762; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nel ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto sono fatte le seguenti variazioni: a) In luogo di 3 capi di divisione di 1ª categoria collo stipendio annuo di lire 6000 ciascuno, sono stabiliti 2 direttori capi di divisione collo stipendio annuo di lire 7000 ciascuno; b) Sono aumentati 2 posti di capisezione di 2ª classe nella 1ª categoria collo stipendio annuo di lire 4000 ciascuno; c) Sono aboliti 2 posti di segretario di 1ª classe nella 1ª categoria collo stipendio annuo di lire 3500 ciascuno; d) La spesa complessiva di lire 307,800 e' diminuita in dipendenza di queste variazioni a lire 304,800.